Statuto e Atto Costitutivo

STATUTO

”VOCI E SPAZI – COMUNITÀ DI PRATICA SOLIDALE APS”

INDICE

  • ART. 1 – (Denominazione e sede)
  • ART. 2 – (Statuto)
  • ART. 3 – (Interpretazione dello statuto)
  • ART. 4 – ((Scopo e oggetto sociale, Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi)
  • ART. 5 – (Ammissione)
  • ART. 6 – (Diritti e doveri dei Soci)
  • ART. 7 – (Attività di volontariato)
  • ART. 8 – (Organi sociali)
  • ART. 9 – (Assemblea)
  • ART. 10 – (Compiti dell’Assemblea)
  • ART. 11 – (Validità dell’Assemblea)
  • ART. 12 – (Consiglio Direttivo)
  • ART. 13 – (Presidente)
  • ART. 14 – (Segretario e Tesoriere)
  • ART. 15 – (Organo di controllo)
  • ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)
  • ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
  • ART. 22 – (Convenzioni)
  • ART. 23 -(Personale retribuito)
  • ART. 24 – (Responsabilità ed assicurazione dei volontari) 
  • ART. 25 – (Responsabilità della associazione)
  • ART. 26 – (Assicurazione dell’associazione)
  • ART. 27 – (Devoluzione del patrimonio)
  • ART. 28 – (Disposizioni finali)
  • ART. 29 – (Norma transitoria)

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia l’ente del Terzo Settore denominato “Voci e Spazi – Comunità di Pratica Solidale”. La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Associazione di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l’acronimo “APS” e diventerà “Voci e Spazi – Comunità di Pratica Solidale APS”. L’acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. 

2. Tale ente assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

3. Il Consiglio Direttivo stabilirà, mediante propria deliberazione, il luogo presso il quale l’Associazione avrà la sede legale.

4. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell’Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto

5. Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi sociali.

6. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 – (Statuto)

1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia.

2. All’Associazione vengono applicati i principi di democraticità, disciplina uniforme del rapporto associativo, divieto della temporaneità del rapporto associativo, divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e di beni del patrimonio disponibile.

3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce le regole fondamentali di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

4. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

5. L’Associazione potrà aderire in qualità di Socio, previa approvazione a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni, Coordinamenti o Comitati aventi scopi analoghi.

ART. 3 – (Interpretazione dello Statuto)

1. Lo statuto è predisposto secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all’Art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 4 – (Scopo e oggetto sociale, Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi)

1. Gli associati all’Associazione sono accomunati da questa visione: “Sogniamo una società di comunità interconnesse, dove la persona è al centro, i legami sono autentici e trasparenti con tutti, la cultura della solidarietà si diffonde attraverso la partecipazione ed un dialogo che sa valorizzare ogni interlocutore”.

2. La missione dell’Associazione è: “Creare spazi inclusivi e partecipativi, per collaborare con gli enti del nostro territorio per incontrare bisogni e disponibilità, promuovendo le buone pratiche solidali per essere dei coltivatori di questo giardino, attori positivi in questa casa, accomunando le persone alla cultura della solidarietà”.

3. L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 5) in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, nel rispetto di ciascuno e senza alcuna discriminazione.

4. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività istituzionali per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, indicate alle lettere che seguono:

  • lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’Art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli          animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 81;
  • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (ndr cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace);
  • lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

  • promozione e diffusione della cultura del volontariato: L’obiettivo primario è far crescere la consapevolezza e l’interesse per il volontariato all’interno della comunità; 
  • sostegno e promozione delle iniziative solidali del territorio: Si tratta di sostenere concretamente le azioni di solidarietà già presenti e di promuoverne di nuove; 
  • sviluppo locale sostenibile: L’impegno è volto a migliorare la vita della comunità in modo duraturo e rispettando l’ambiente;
  • cooperare e collaborare nella comunità creando attività di condivisione e aggregazione: La collaborazione con altre realtà è fondamentale per moltiplicare l’impatto delle azioni.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

6. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

ART. 5 – (Ammissione)

1. L’Associazione è aperta agli alunni ed ex alunni UNIVOL nonché a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L’Associazione ammette vari tipi di Soci tutti con eguali diritti e doveri:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Onorari;

c) Soci Ordinari;

d) Soci Benemeriti;

e) Soci Sostenitori;

f) Soci Simpatizzanti.

3. L’Associazione è costituita da almeno sette persone fisiche in qualità di Soci. Se tale numero venisse meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tali enti dovranno condividere le medesime finalità di questo sodalizio e partecipare alle attività dell’Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

5. La domanda di ammissione presentata da un minore di diciotto anni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 

6. La domanda di ammissione, sottoscritta in originale, dev’essere inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere obbligatoriamente l’accettazione del richiedente dell’osservanza dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno.

7. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla presentazione, dando comunicazione per iscritto all’interessato, su supporto cartaceo o elettronico, anche in caso di rigetto.

8. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso all’Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la quale, previo contraddittorio, dovrà decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione utile.

9. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso.

10. Ogni associato gode dei medesimi diritti, pertanto non è ammessa qualsivoglia forma di discriminazione.

11.I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. recesso comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all’ interessato, il quale può presentare ricorso all’Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.
  3. L’associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L’Assemblea, se non appositamente convocata, adotta la relativa delibera in occasione della sua prima convocazione.

12. La perdita della qualifica di socio comporta la cancellazione dal libro dei Soci e non costituisce diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

ART. 6 – (Diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci dell’organizzazione, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale, hanno il diritto di:

  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi qualora maggiorenni; Le persone giuridiche potranno candidarsi tramite il loro legale rappresentante o suo delegato;
  2. essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  3. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto o del bilancio e consultare i verbali dell’Assemblea;
  4. esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell’articolo appositamente dedicato;
  5. votare in Assemblea gli argomenti posti all’ordine del giorno. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, compresi gli enti e le associazioni partecipanti. Le persone giuridiche avranno diritto ad un solo voto al pari delle persone fisiche e parteciperanno all’assemblea tramite il loro legale rappresentante o suo delegato. È ammessa la delega in forma scritta e per un solo socio.

2. I Soci dell’organizzazione hanno il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto e il regolamento interno;

b) tenere un comportamento corretto e rispettoso nelle relazioni interne con gli altri soci;

c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà;

d) versare la quota associativa secondo l’importo e le modalità di versamento stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro i termini previsti, l’associato non potrà esercitare i propri diritti.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 7 – (Attività di volontariato)

1. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

3. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute a favore dell’Associazione previa documentazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

4. L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo il Registro dei volontari.

ART. 8 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di Controllo e Organo di Revisione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

3. L’Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, può istituire comitati, gruppi e commissioni per il conseguimento delle finalità sociali. I rappresentanti dei predetti istituti svolgono il proprio ruolo in modo gratuito e la loro durata può non coincidere con quella dell’organo istitutivo.

E’ vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 9 – (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci.

2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, sulla base dell’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo mediante avviso fatto pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo e l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, sms o messaggio Whatsapp e contestualmente affissa alla bacheca dell’Associazione e pubblicata sul sito internet.

3. L’Assemblea può riunirsi anche in via telematica, previa identificazione dei partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti stabiliti e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 10 – (Compiti dell’Assemblea)

1. Spetta all’Assemblea:

a) approvare il rendiconto o il bilancio dell’esercizio concluso e del bilancio di previsione dell’esercizio futuro;

b) approvare gli orientamenti generali dell’Associazione;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero secondo quanto stabilito dal successivo Art. 12, comma 1;

d) approvare le modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;

e) approvare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;

f) approvare lo scioglimento, la trasformazione o qualsiasi altra modifica dell’Associazione;

g) occuparsi del ricorso dei Soci avverso la decisione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – (Validità dell’Assemblea)

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, conferendo delega scritta.

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

4. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci, presenti o rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone che sono prese con voto segreto.

6. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono approvate con la presenza della maggioranza qualificata dei Soci (metà più uno) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

7.L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

8. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e conservato presso la sede dell’Associazione.

9. Ogni Socio che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell’Art. 6, ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, deputato alla tenuta del relativo Registro.

ART. 12 – (Consiglio Direttivo)

1. L’organo di amministrazione, costituito dal Consiglio Direttivo, è composto da un numero variabile di membri, non inferiore a 5 (cinque) ne superiore a 11 (undici), di numerosità dispari, eletti di volta in volta dall’Assemblea tra i propri associati, in regola con quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 6. Il numero verrà di volta in volta deciso dall’Assemblea su proposta dell’Organo di Amministrazione.

2. Dura in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

3. Essi non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell’organo.

6. Allorché la lista dei non eletti fosse esaurita, ovvero inesistente, l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.

7. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti, l’organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni, in applicazione dell’Art. 2382

del codice civile.

8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’Art. 2475-ter del codice civile.

9. L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

10. Il Consiglio direttivo elegge, con voto segreto, il Presidente e il Vicepresidente.

11. Provvede altresì alla nomina del Segretario e del Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i Soci dell’Associazione.

12. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. É comunque convocato almeno 4 (quattro) volte all’anno.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in via telematica, previa identificazione dei partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti stabiliti e di partecipare alla votazione. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

13. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale a cura del segretario verbalizzante e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

14. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del rendiconto o del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente, nonché del bilancio di previsione per l’anno successivo;

b) la fissazione delle quote associative e le procedure da attivare in caso di mancato pagamento da parte degli associati;

c) l’approvazione delle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto e l’adozione e modifica del regolamento;

h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

j) l’ammissione di nuovi soci;

k) ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

5. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, il libro delle proprie deliberazioni.

6. Nelle deliberazioni dell’Assemblea di approvazione del rendiconto o del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto (rif. Art. 21 C.C. e Art,.24 CTS di rimando all’art. 2373 C.C.).

ART. 13 – (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall’Assemblea e ha legale rappresentanza dell’Associazione, presiedendo il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per 2 volte consecutive e cessa per scadenza del mandato, per morte, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo regolarmente all’organo di amministrazione.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 – (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e gli competono le seguenti attribuzioni:

a) redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, e ne cura la trascrizione nei relativi libri e la loro conservazione;

b) gestisce la corrispondenza, incluse le comunicazioni con gli organi, i Soci e i soggetti esterni all’Associazione stessa;

c) verifica gli avvenuti pagamenti delle quote associative;

d) provvede al disbrigo delle pratiche relative alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo;

e) predispone e conserva e predisporre e conservare i relativi contratti e gli ordinativi di spesa.

2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e in base a quanto deliberato da tale organo presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendo

le scritture contabili. In particolare:

a) presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendo le scritture contabili;

b) determina le spese verificandone la regolarità;

c) cura le finanze dell’associazione, sotto la supervisione del consiglio direttivo e del presidente stesso;

d) al momento della nomina in sostituzione del precedente tesoriere, è tenuto a compilare un verbale del passaggio dei libri contabili;

e) partecipa alle riunioni del consiglio direttivo, su invito di quest’ultimo, e fornisce supporto allo stesso;

f) predispone l’analisi delle spese necessarie, in base a quanto programmato dal Consiglio Direttivo, verificando la copertura finanziaria;

g) con il Segretario, è responsabile del controllo del versamento delle quote associative da parte dei membri dell’ente;

h) mantiene aggiornati i libri sociali e contabili, e presenta su richiesta del Consiglio Direttivo resoconti relativi alle risorse finanziarie;

i) concorda con il consiglio direttivo le somme da trattenere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione;

j) gestisce i conti correnti intestati all’associazione;

k) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;

l) predispone, in concerto con i membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale e il bilancio di previsione in termini economici e finanziari;

m) provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;

n) propone al Consiglio Direttivo il recupero dei crediti esigibili.

3. In caso di impedimento del Segretario o del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca di uno o di entrambi, le funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuove nomine, dal Vicepresidente o da un consigliere scelto dall’organo stesso.

4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere non possono essere conferite alla stessa persona.

ART. 15 – (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all’art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l’assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o attribuire la relativa funzione all’organo di controllo di cui all’articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

ART. 17 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) proventi da attività diverse di cui all’Art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;

f) proventi da raccolta fondi ai sensi dell’Art. 7 D. Lgs. 117/2017;

g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell’Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;

h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – (Beni)

1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 – (Bilancio e Bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all’organo di amministrazione:

a) il libro degli associati; 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;

d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, salvo diversa ubicazione entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all’organo competente alla tenuta del libro stesso. 

ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 23(Personale retribuito)

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l’organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 24 – (Responsabilità ed assicurazione dei volontari) 

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 25 – (Responsabilità della associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 26 – (Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 27 – (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione. 

ART. 29 – (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.